venerdì 6 ottobre 2006

Finanziaria 2007

Si discute su ricchi e poveri, se i redditi da 70.000 euro sono da considerare da ricchi o da poveracci e nel frattempo scopro via Bloggoverno quanto segue:
"All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
"
Se siete blogger fate girare e andate a firmare la petizione qui.
C'è di mezzo il nostro futuro.

1 commento:

Anonimo ha detto...

In teoria tempo fa i siti web avrebbero dovuto nominare "un direttore" ed essere considerati come prodotti editoriali. Mi risulta che non se ne sia mai fatto nulla. Che sia anche questa una legge del cavolo come quella? Giusto parlarne però.